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Aggiornamento delle Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (seduta in sede legislativa del 28 luglio 2021) ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato.


Importante integrazione con disposizioni che impattano la Sicurezza sia in ambito privato che pubblico.


L'articolo 1, comma 1 (Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni) riporta la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle indicazioni precedenti la

progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in luoghi specificatamente indicati, ( “ pubbliche amministrazioni con in almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico”, aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione).

Nell’ articolo 2 (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici) si disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, e gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Il comma 2 prevede altresì che “I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente”.


Nell’Articolo 5 (Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE) si prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Previste quindi percorsi di formazione per gli studenti frequentanti tali scuole su tecniche di primo soccorso e con il coinvolgimento del 118 del SSN.


L'articolo 6 (Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema) dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione.


https://www.camera.it/leg17/522?tema=utilizzo-dei-defibrillatori-semiautomatici-ed-automatici-in-ambiente-extraospedaliero